ADOZIONI INTERNAZIONALI
L’adozione internazionale è l’adozione di un minore straniero disposta davanti alle autorità e in conformità alle leggi vigenti nel suo Paese d’origine.
Perché l’adozione sia valida in Italia è necessario seguire procedure stabilite dalle leggi italiane ed internazionali.
L’inosservanza delle leggi sull’adozione costituisce un reato.
La Convenzione dell’Aja del 29/5/93 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire i diritti dei bambini, i diritti di chi desidera adottarli e sconfiggere qualsiasi traffico di minori camuffato da adozione.
L’Italia ha ratificato questa Convenzione con la legge n° 476 del 31/12/98, le cui norme hanno modificato la legge n° 184 del 4/5/83 e regolano ora le procedure di adozione internazionale.
La Convenzione dell’Aja e della Legge 476/98 ispirandosi a principi di sussidiarietà e residualità dell’adozione internazionale, stabilisce che l’adozione debba essere dichiarata nell’interesse del minore e debba essere l’ultima soluzione quando non c’è alcuna possibilità di aiutarlo all’interno della propria famiglia (ove presente) e del proprio Paese d’origine.
Per maggiori informazioni potete consultare la pagina relativa alla normativa.
Definiti questi principi, ecco le tappe che una coppia deve compiere per adottare un bambino:
• Prima tappa: La dichiarazione di disponibilità.
• Seconda tappa: L’indagine dei servizi territoriali.
• Terza tappa: Il decreto di idoneità.
• Quarta tappa: La scelta dell’Ente autorizzato.
• Quinta tappa: L’abbinamento con il bambino.
• Sesta tappa: Il rientro in Italia.
• Settima tappa: La conclusione della procedura di adozione.