ADOZIONE NAZIONALE

L’adozione nazionale è l’adozione di un minore di cui il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato lo stato di adottabilità, indipendentemente dalla sua nazionalità d’origine.

Si considerano in stato di adottabilità i minori di cui sia accertato lo stato di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Dopo la dichiarazione di adottabilità viene nominato il Tutore del bambino.

L’adozione in Italia è regolamentata dalla legge n°184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di tre anni dalla data della sua presentazione.

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina relativa alla normativa.

Definiti questi principi, ecco le tappe che una coppia deve compiere per adottare un bambino con l’adozione nazionale:

Prima tappa: La dichiarazione di disponibilità

Seconda tappa: L’indagine dei servizi territoriali

Terza tappa: L’abbinamento con il bambino

Quarta tappa: L’incontro con il bambino

• Quinta tappa: Il collocamento a scopo adottivo e l’affido preadottivo

• Sesta tappa: La conclusione della procedura di adozione