Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n.219 del 22/12/2017 "Norme in materia di
Consenso Informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento".
Si tratta di una legge che
tratta temi importanti quali il consenso ai trattamenti sanitari (Consenso Informato), la
pianificazione condivisa delle cure e delle scelte relative alla fase finale della vita (le
Disposizioni Anticipate di Trattamento o DAT, note anche come testamento biologico o
biotestamento).
La Legge 219/2017 rappresenta un passo fondamentale nel riconoscimento del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario. Questa legge garantisce che ogni persona possa esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari, sia nel presente sia in vista di un futuro in cui potrebbe non essere più in grado di decidere autonomamente.
In questa pagina sono riportate le informazioni principali sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
La Legge 219/2017 stabilisce che ogni individuo debba dare il proprio "consenso libero e consapevole" a qualsivoglia trattamento sanitario, che deve essere così autorizzato dalla persona direttamente interessata attraverso quello che viene chiamato consenso informato. Quest'ultimo rappresenta dunque lo strumento che garantisce a ciascun individuo la possibilità di partecipare alle scelte di cura che lo riguardano. Quali sono dunque i diritti sanciti dalla Legge 219/2017?
Nel caso di minorenni e persone cognitivamente incapaci le decisioni riguardanti la loro salute, come stabilito dalla legge italiana e ribadito dalla Legge 219/2017, sono sostenute dal genitore, dal tutore legale, dall'amministratore di sostegno.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro
tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere
espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità
di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi
in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le
forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale
raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i
consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella
Banca dati nazionale delle DAT
istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT,
regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio
2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il
consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle
DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso
per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca
dati nazionale.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere
eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di
consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o
CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura
il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare
accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa
completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia
maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare
l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in
parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato
o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del
disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore
di sostegno.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Salute o rivolgersi al proprio medico di fiducia.